Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
IL PAESE DI ALICE
(O.N.L.U.S.)

TITOLO I

Denominazione e sede
ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita, con sede in San Bonifacio, via Attilio Mazzotto n.6, una associazione senza finalità di lucro, operante nell’ambito della promozione di iniziative rivolte a persone diversamente abili che assume la denominazione IL PAESE DI ALICE.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti che abbiano finalità affini alla propria, sia nazionali che locali.

TITOLO II

Scopo e Oggetto
ART.2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART.3
L’associazione si propone di:

  1. organizzare iniziative di natura ricreativa e aggregativa a favore di persone diversamente abili;
  2. organizzare corsi formativi-didattici attinenti al mondo dell’handicap;
  3. organizzare incontri, conferenze, seminari dibattiti sul tema dei disabili;
  4. promuovere la creazione di prodotti editoriali per la migliore conoscenza del mondo dei diversamente abili;

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici;
  2. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
  3. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. In particolare l’Associazione potrà avviare iniziative e attività inerenti l’oggetto sociale, rivolte anche ai non associati, con il contributo economico dei partecipanti o di soggetti terzi, sotto forma di sponsorizzazione o di contributo pubblico o privato.

TITOLO III

Soci
ART.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART.5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare, attivamente e passivamente, alle elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento dell’eventuale contributo associativo ove dovuto;
- al pagamento di eventuali somme riferite a specifiche prestazioni di cui vorranno facoltativamente fruire e stabilite dal Consiglio Direttivo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare l’eventuale contributo associativo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso ed Esclusione
ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per mancato versamento della quota associativa annuale decorsi 90 (novanta) giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il pagamento.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso del versamento dell’eventuale contributo annuale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ART.10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, quest’ultima riferita ai casi previsti dalle lettere a), c) e d) dell’art. 9, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

TITOLO V

Fondo Comune
ART.11

Il fondo comune e’ indivisibile ed è costituito dagli eventuali contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni
ART.12

L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare con beneficio di inventario lasciti testamentari accettati in armonia con le finalità statutarie dell’ente. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Esercizio Sociale
ART.13

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto della gestione da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ovvero entro sei mesi in caso di giustificate ragioni che dovranno essere motivate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione
ART.14

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;

Assemblee
ART.15

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
ART.16
L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale o entro i sei mesi come previsto dall’art.13 del presente statuto.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 17
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 18
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.
ART. 19
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo
ART. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto annuale consuntivo;
  3. compilare i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
ART.21
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, decade l’intero organo amministrativo e l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Presidente
ART.22

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Il Presidente ha inoltre la possibilità di delegare il Vicepresidente.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento
ART.24

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 , n. 662 se necessario.

Norma finale
ART.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

©2012 Il Paese di Alice