Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
IL PAESE DI ALICE
(O.d.V)

TITOLO l

Statuto

Denominazione e sede

Art. l

1. L’organizzazione di volontariato, denominata: «Il Paese di Alice O.d.V» assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia

2. L’organizzazione ha sede in Prova di San Bonifacio, Piazza San Biagio, 7.

Statuto

Art. 2

1. L’organizzazione di volontariato «Il Paese di Alice O.d.V» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge il agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Efficacia dello statuto

Art. 3

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Interpretazione dello statuto

Art. 4

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo I2 delle pre leggi al codice civile.

TITOLO Il

Finalità

L’associazione

Art. 5

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 6

L’associazione

A) intende promuovere iniziative finalizzate al benessere delle persone disabili: dall’attivazione di attività quali la fisioterapia, l’arte-terapia, la musicoterapica o attività assistite da animali, al perseguimento dei valori di inclusione sociale della persona disabile con il servizio di affiancamento dei propri volontari alle persone disabili seguite dall’associazione nel corso di attività

varie.

B) l’associazione intende impegnarsi nell’assistenza anche materiale alle persone disabili ed alle loro famiglie.

C) l’associazione intende supportare le famiglie con iniziative anche di sostegno psicologico.

D) Organizzare incontri, conferenze, seminari dibattiti sul ‘tema dei disabili;

E) Infine, l’associazione si propone la conduzione diretta di attività legate al tempo libero e socioculturali rivolte a persone disabili.

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

1) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici

2) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati

L’associazione opera nel territorio della Provincia di Verona

TITOLO III

Gli associati

Ammissione

Art. 7

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Art.8

1) Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2) L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’assemblea, su domanda scritta del richiedente.

3) può essere ammessa la decisione dell’organo direttivo, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile

4) L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art.9

La qualifica di socio dà diritto:

— a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione

— a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti

— a partecipare, attivamente e passivamente, alle elezioni degli organi direttivi.

— ad essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo

sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

— ad essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. ai sensi di legge .

l soci sono tenuti:

— all’osservanza dello Statuto, del regolamento Organico e delle deliberazioni

assunte dagli organi sociali;

— al pagamento dell’eventuale contributo associativo ove dovuto;

— a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art.10

l soci sono tenuti a versare l’eventuale contributo associativo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per Panno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

TITOLO IV

Criteri di esclusione e dimissione dei soci

Recesso ed esclusione

Art. 11

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per mancato versamento della quota associativa annuale decorsi 90 (novanta) giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il pagamento.

Art.12

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusone sarà deliberata dai Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli, eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi

dell’Associazione;

b) che si renda moroso del versamento dell’eventuale contributo annuale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

e) L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Art. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione,

quest’ultima riferita ai casi previsti dalle lettere a), c) e d) dell’art. 12 devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata sentite le giustificazioni dell’interessato il quale potrà sempre ricorrere contro il provvedimento.

TITOLO V

Risorse economiche

Art. 14

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio;

h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

I beni

Art. i5

1. l beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. l beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati.

3.. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Divieto di distribuzione degli utili

Art. 16

l. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante’ la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Proventi derivanti da attività marginali

Art. 17

1. l proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;

2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;

Bilancio

Art. 18

1. l documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2. il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

4. l bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo

Convenzioni

Art. 19

1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Dipendenti e collaboratori

Art. 20

1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91

2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;

3. l dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie. infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Art. 21

Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

Responsabilità della organizzazione

Art 22

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, sia dei danni causati per inosservanza delle convenzioni sia dei contratti stipulati.

Assicurazione dell’organizzazione

Art 23

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO Vl

Organi deIl’Associazione

Art. 24

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea degli associati

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Assemblee

Art. 25

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l’ordine dei giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Assemblea ordinaria

Art.26

L’assemblea ordinaria

a) approva il bilancio consuntivo

b) elegge il Consiglio Direttivo

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenze dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale o entro l sei mesi come previsto dall’art. 18 del presente statuto.

L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo io ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Assemblea Straordinaria

Art.27

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Convocazione

Art. 28

In prima convocazione L’assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti

gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che, nei casi di assemblea straordinaria, sulla delibera di eventuali modifiche allo statuto per cui occorrerà la presenza di 2/3 dei soci e ii voto favorevole della maggioranza dei presenti e sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 29

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art 30

il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, comunque da definirsi in numero dispari, scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili per 3 volte.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il vice Presidente che divengono presidente e vicepresidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo e investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) Eleggere il presidente e il vice presidente dell’Associazione;

b) Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

c) Compilare i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;

e) Deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;

f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione;

g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

Art. 31

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangano in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio,

decade l’intero organo amministrativo e L’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art.32

Il presidente, che viene eletto dal‘ Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente ha inoltre la possibilità di delegare il Vicepresidente.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 33

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci),

deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 34

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con un voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo

settore.

Norma finale

Art. 35

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.